lunedì 19 ottobre 2009

PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'ELIANA MONTI CLUB: Provvedimento PI4677B


Provvedimento

PI4677B - ANNUNCI MATRIMONIALI FEELING E ALLEANZA DIFFUSI A VERONA
tipo
Chiusura istruttoria

numero
14187

data
31/03/2005

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
13/2005

errata corrige
14/2005

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ANNUNCI MATRIMONIALI FEELING E ALLEANZA DIFFUSI A VERONA - Ingannevole


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LA PRESENTE VERSIONE DEL PROVVEDIMENTO È QUELLA VIGENTE


PI4677B - ANNUNCI MATRIMONIALI FEELING E ALLEANZA DIFFUSI A VERONA
Provvedimento n. 14187

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 marzo 2005;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 20 settembre 2004, integrata in data 4 ottobre 2004 con l’identificazione del committente, la MEETING CENTER SERVICE, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi diffusi principalmente nella provincia di Verona pubblicati sul supplemento del quotidiano “L’Arena di Verona” del 27 agosto 2004 e del 3 settembre 2004, nella rubrica “Matrimoniali”.
Nella richiesta si evidenzia che i suddetti messaggi lascerebbero intendere, contrariamente al vero, che chiamando i numeri telefonici indicati risponderebbero direttamente gli inserzionisti mentre, in realtà, risponderebbe un’agenzia matrimoniale; i messaggi sarebbero quindi ingannevoli, poiché l’omissione dell’indicazione circa la provenienza degli stessi non da inserzionisti privati, bensì da un’agenzia matrimoniale, potrebbe pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.

II. I MESSAGGI

I messaggi in esame sono costituiti da inserzioni recanti i seguenti testi:

A) ANNUNCI DEL 27 AGOSTO 2004 (pag. 53):

CIAO!!! Mi chiamo Alessandra, ho 27 anni, sono bionda, fisico atletico, amo il mare e i viaggi, mi piace ballare e la compagnia, ed ho tanta voglia di incontrare un ragazzo che sia affidabile, carino, romantico e simpatico per iniziare un’amicizia con eventuale convivenza. Tel. […];
NICOLA 38enne cultura universitaria, brillante affettuoso e molto comunicativo, amante della vita dinamica, cerca una Lei dolce carina possibilmente non fumatrice, interessata instaurare sincera unione sentimentale. Tel. […];
SIGNORE 56enne, fisico prestante e veramente piacevole, ben posizionato, ottima cultura e sentimenti, contatterebbe una compagna seriamente intenzionata e desiderosa condividere un rapporto importante. Tel. […];
SONIA 32 anni, molto affascinante, economicamente indipendente, vive sola, soddisfatta nell’ambito lavorativo ma non di certo in quello sentimentale, sempre a contatto con molta gente spesso frivola e vuota, vorrebbe accanto a se un uomo responsabile, carino e con dentro dei sani principi per instaurare una relazione duratura. T. […];
VALERIA 36enne, parrucchiera, bionda, fisico slanciato, molto attraente e simpatica, libera sentimentalmente ed indipendente, cerca uomo affidabile onesto e positivo, per conoscenza e futura unione sentimentale. Tel. […].

B) ANNUNCI DEL 3 SETTEMBRE 2004 (pag. 46):

ARIANNA, 26enne, sguardo vivacissimo, lunghi capelli neri, affascinante spontanea e molto responsabile, desidera conoscere un uomo colto affidabile e interessato a cominciare un serio rapporto sentimentale. Tel. […];
ILARIA 38enne, di bell’aspetto, snella e bei occhi azzurri, brillante e molto sensibile, senza vincoli familiari ed economicamente stabile conoscerebbe uomo educato e raffinato per una amicizia profonda. Tel. […];
MARCO 38enne, laureato, ottima professione, aspetto piacevolissimo, affettuoso, dinamico, appassionato di cinema e viaggi incontrerebbe compagna dolce carina e femminile per condividere un eventuale futuro insieme. Tel. […];
SIGNORE 56enne, vedovo, alto, brillante, positivo ed aperto al dialogo, benestante amante della natura e della montagna conoscerebbe compagna gentile affettuosa senza legami famigliari, disponibile a condividere le stesse passioni e ad instaurare un rapporto costruttivo. Tel. […];
VALENTINA 31enne, nubile, attraente spigliata e simpatica, vive da sola ed ama la vita dinamica, conoscerebbe un lui maturo intelligente e leale per frequentazione concreta ed eventuale futuro insieme. Tel. […].

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 7 ottobre 2004 è stato comunicato al segnalante ed alle società Feeling S.r.l. e Alleanza S.r.l., in qualità di operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che sarebbe stata valutata l’eventuale natura pubblicitaria dei messaggi segnalati e ove questa fosse stata accertata, ne sarebbe stata valutata la riconoscibilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Dalle richieste formulate all’editore circa l’individuazione del committente dei messaggi è emerso che le inserzioni sono state richieste dalla società Feeling S.r.l. di Verona, mentre il contratto e le relative fatture sono state emesse a nome della società Alleanza S.r.l., con sede a Vicenza, le quali svolgono entrambi attività di agenzia matrimoniale.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle società Feeling S.r.l e Alleanza S.r.l., in qualità di operatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti; 1) l’attività svolta dalle suddette società con riguardo alle inserzioni in esame, 2) indicazione della ditta, ragione o denominazione sociale di altre imprese eventualmente coinvolte nell’iniziativa in questione, nonché la sussistenza di eventuali obblighi ulteriori, oneri o spese accessorie connesse all’accettazione dell’offerta prospettata, fornendo copia del modulo compilato da coloro che rispondono alle inserzioni.
Con memoria difensiva pervenuta in data 28 ottobre 2004, la società Feeling S.r.l. ha evidenziato quanto segue:
- la società Feeling S.r.l. esercita attività di agenzia matrimoniale utilizzando, in regime di franchising, il marchio Eliana Monti;
- la suddetta società ha effettuato alcune pubblicazioni sul quotidiano “L’Arena di Verona” utilizzando come recapito il proprio numero telefonico e per mera svista omettendo di allegare la propria ragione sociale;
- gli eventuali destinatari del messaggio non sono ingannati in quanto, essendo ripetuto, nei vari annunci, lo stesso numero telefonico relativo ad una utenza fissa, risulta inequivocabile il riferimento ad uno stesso ufficio; sarebbe infatti impensabile che persone fisiche diverse siano titolari di una medesima utenza telefonica;
- per quanto concerne i numeri di telefoni mobili, i rapporti tra la società Feeling ed i propri utenti prevede al numero 2, lettera c), l’opportunità di scegliere il “servizio telefono cellulare in comodato”. Tale servizio consiste nel consegnare al cliente un telefono cellulare con carta SIM e relativo numero telefonico personale;
- in seguito il cliente, personalmente o a cura della agenzia matrimoniale, pubblica l’annuncio che lo riguarda indicando il numero telefonico ricevuto. Nel caso in cui il cliente, decida di recedere dal suddetto contratto restituisce il telefono cellulare ed esercita il diritto di recesso. In questi casi, l’agenzia matrimoniale si fa carico, tramite il proprio personale, di rispondere ad eventuali telefonate che dovessero essere ricevute ai numeri abbinati ai telefoni resi, per spiegare agli interlocutori la nuova situazione verificatasi, nei limiti del rispetto della privacy.
L’operatore pubblicitario ha allegato uno schema del contratto utilizzato con i clienti.
Con memoria difensiva pervenuta in data 28 ottobre 2004, la società Alleanza S.r.l. si è dichiarata estranea alle pubblicazioni di tali annunci in quanto gli stessi sono stati diffusi nella zona di Verona, mentre la suddetta società opera esclusivamente nella città di Vicenza.
In data 19 gennaio 2005 l’Autorità ha comunicato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, il termine di conclusione della fase istruttoria.
In data 28 febbraio 2005 sono pervenute due comunicazioni da parte delle suddette società, nelle quali si ribadisce quanto già illustrato nelle memorie del 28 ottobre 2004.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la stampa, in data 15 febbraio 2005 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 10 marzo 2005, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
- la società Alleanza S.r.l., come evidenziato nelle memorie difensive, risulta estranea alla diffusione delle inserzioni in questione, in quanto la suddetta società opera nella zona di Vicenza e non in quella di Verona;
- risultando la pubblicazione dei messaggi in esame commissionata dalla società Feeling S.r.l., nessun rilievo può essere attribuito al riferito rapporto di franchising;
- sulla base di quanto asserito dalla committente dei messaggi, si evidenzia la natura pubblicitaria delle inserzioni in questione, che risultano commissionate non dalle singole persone fisiche indicate in ciascuna di esse, ma dalla società Feeling S.r.l., che esercita attività di intermediazione, allo scopo di stabilire un contatto con i lettori costituenti il particolare target degli “annunci matrimoniali” e promuovere l’attività della committente di fornitura di servizi, e in particolare di intermediazione, in tale campo;
- quanto alla riconducibilità delle circostanze a errore materiale si rileva che l’assenza di intenzionalità dell’evento da parte dell’operatore pubblicitario non è elemento idoneo a escludere l’ingannevolezza del messaggio, posto che questo deve essere valutato nella sua potenzialità recettiva, con esclusivo riferimento al suo contenuto e alla sua portata, riferita alle circostanze spazio – temporali della sua diffusione;
- peraltro, la riscontrata natura pubblicitaria non è percepibile dal lettore delle inserzioni in questione, in quanto le stesse sono formulate in maniera da indurre il convincimento di una loro riconducibilità alle persone in esse descritte e risultano del tutto prive di riferimenti alla attività di eventuali agenzie e/o società specializzate nel settore;
- inoltre, la ricorrenza dei medesimi numeri di utenza telefonica non è elemento sufficiente per rendere edotto il destinatario dei messaggi che si tratta di inserzioni commissionate non da singoli privati, ma da agenzie matrimoniali;
- pertanto, le inserzioni in oggetto sembrano idonee ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolte o da esse raggiunte sulla loro natura pubblicitaria, lasciando intendere, contrariamente al vero, che si tratti di annunci commissionati da singoli individui in essi descritti, e, a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli a un contatto inconsapevole e non voluto con l’operatore pubblicitario, propedeutico alla eventuale adesione a un’offerta di fornitura di servizi.

VI. VALUTAZIONI

I messaggi in esame, scarni ed essenziali nel contenuto enunciativo, lasciano inequivocabilmente intendere ai loro destinatari che gli inserzionisti ivi descritti siano privati cittadini che stanno cercando una persona con cui avviare un rapporto finalizzato ad un eventuale matrimonio.
Dalla documentazione istruttoria è emerso che, al contrario, i messaggi segnalati sono stati commissionati dalle società Feeling S.r.l. e Alleanza S.r.l. nell’esercizio della propria attività imprenditoriale di agenzia, avente ad oggetto la promozione di incontri a scopo matrimoniale per i propri iscritti. Ciò è quanto risulta dall’individuazione del committente ad opera della società PubliAdige S.r.l. la quale, con comunicazione del 4 ottobre 2004, ha evidenziato che le inserzioni in esame sono state commissionate dalla società Feeling S.r.l., mentre il contratto e la relativa fattura risultano a nome della Alleanza S.r.l. Pertanto, ai fini del presente procedimento, devono essere considerate committenti dei messaggi segnalati entrambe le suddette società.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il lettore degli annunci potrà conoscere un ipotetico inserzionista soltanto dopo aver stipulato un contratto (a titolo oneroso) con l’agenzia matrimoniale Feeling S.r.l..
Gli annunci in esame, dunque, pubblicizzano servizi offerti dalla suddetta società. Detta natura promozionale non risulta emergere in alcun modo dal contesto dei messaggi, che celano tale fine sotto l’apparente veste di un’iniziativa, senza scopo di lucro, proveniente di privati inserzionisti.
Con riguardo poi alle obiezioni mosse dalla società Feeling S.r.l., secondo cui alcune inserzioni pubblicate sul quotidiano “L’Arena di Verona” sono state inserite senza la ragione sociale e solo con il numero di telefono per una mera svista, esse non valgono a sanare l’ingannevolezza dei suddetti annunci. Il provvedimento adottato dall’Autorità, infatti, ha funzione oggettiva di garanzia e prescinde, pertanto, dalle intenzioni dell’operatore.
Appare altresì destituita di fondamento l’obiezione dello stesso operatore pubblicitario circa la possibilità per il consumatore di comprendere l’effettivo committente dei messaggi essendo ripetuto lo stesso numero telefonico nei vari annunci. Infatti, anche in presenza di annunci che recano lo stesso numero telefonico, il consumatore potrebbe limitarsi a prendere visione di uno solo di questi ed avviare subito il contatto telefonico, senza rendersi conto che lo stesso numero telefonico viene indicato anche in altri annunci. Né l’identità di un recapito telefonico può di per sé sola ritenersi informazione sufficiente a consentire l’individuazione delle caratteristiche del referente.
La totale assenza nei messaggi di elementi atti a consentire la riconoscibilità della vera natura pubblicitaria dei medesimi, quali ad esempio informazioni relative alle qualifiche e all’identità dell’operatore pubblicitario, rendono i medesimi idonei ad indurre in errore i destinatari ed a pregiudicarne il comportamento economico, generando in loro aspettative - relative alla possibilità di entrare direttamente in contatto con un privato inserzionista - destinate a rimanere deluse.
Atteso che il destinatario non viene messo in condizione di riconoscere l’offerta commerciale che si cela dietro gli annunci in esame, i messaggi segnalati non appaiono riconoscibili come messaggi pubblicitari ed integrano, pertanto, una fattispecie di pubblicità non trasparente, in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e che, per le modalità di presentazione, detti messaggi pubblicitari non risultano riconoscibili come tali;

DELIBERA

che i messaggi descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalle società Feeling S.r.l. e Alleanza S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue euro (2.582,00).
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

PROVVEDIMENTO A CARICO DELL'ELIANA MONTI CLUB: Provvedimento PI2824


Provvedimento

PI2824 - LORELEI
tipo
Chiusura istruttoria

numero
8242

data
20/04/2000

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
16/2000

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LORELEI - Ingannevole


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Provvedimento n. 8242 ( PI2824 ) LORELEI






L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2000;

SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 28 dicembre 1999, la Medestetic Spa, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di due volantini pubblicitari, diffusi dalla M.G.R. Srl nella prima settimana del mese di ottobre e nel mese di dicembre 1999, volti a promuovere i trattamenti dimagranti offerti dal centro Lorelei di Via Gioanetti 7/A, a Torino. Sono stati inoltre segnalati due messaggi diffusi, rispettivamente, dalla M.G.R. Srl in data 21 settembre 1999 sul quotidiano "La Stampa" Edizione di Torino, e dal GRUPPO MODERMA Srl, nel supplemento "Benessere" allegato al citato quotidiano, del 21 settembre 1999.
Nella richiesta di intervento si lamenta l'ingannevolezza dei messaggi indicati, in quanto essi prometterebbero, in violazione dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, una garanzia di risultato senza precisare le modalità ed i contenuti della garanzia offerta. Inoltre, indurrebbero a credere che presso i centri Lorelei sia possibile risolvere i problemi di dimagrimento senza seguire diete o svolgere un'attività fisica specifica. Infine, la mancata indicazione di eventuali controindicazioni per il trattamento proposto, potrebbe persuadere i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.


2. Messaggi

I messaggi pubblicitari oggetto della richiesta d'intervento sono costituiti da due volantini, da un tabellare a tutta pagina del quotidiano "La Stampa" Edizione di Torino del 21 settembre 1999 e da un tabellare a tutta pagina dell'inserto "Benessere" allegato al citato quotidiano.
Il volantino diffuso nel mese di ottobre 1999 reca su un lato l'immagine di una donna seminuda con la dicitura "Incantevoli sotto ogni profilo" e l'indicazione "5 sedute Omaggio*" dove l'asterisco rinvia alla scritta "all'iscrizione" posta lateralmente. Sull'altro lato è invece riportata la seguente body copy: "Programma Lorelei è un metodo innovativo di dimagrimento e rimodellamento localizzato. Si basa su un'attenta analisi preliminare della composizione corporea. E' completamente naturale non invasivo senza l'utilizzo di alcun farmaco. E' un trattamento rilassante e piacevole che dona benessere fisico e mentale. I risultati sono evidenti già dalle prime settimane e garantiti per iscritto*". L'asterisco rinvia alla dicitura "Le condizioni sono visionabili c/o i centri". Il messaggio si chiude con l'indirizzo del centro Lorelei di Torino.
Il volantino diffuso nel mese di dicembre 1999 su un lato reca l'immagine di una donna che indossa un cappuccio da Babbo Natale con il claim "Per Natale regalati un corpo migliore. Iscriviti oggi e paghi nel 2000" e sul retro riporta la stessa body copy del succitato volantino.
Nella pubblicità apparsa sul giornale "La Stampa" del 21 settembre 1999, accanto all'immagine di una giovane donna seminuda, si affianca il claim "Scopri il tuo benessere in città"; in successione la body copy precisa "Programmi personalizzati basati su un attenta analisi computerizzata con un metodo completamente naturale, rilassante e piacevole con risultati garantiti". (Le condizioni sono visionabili c/o i centri). Segue un elenco delle città in cui sono attivi o in via di attivazione i centri Lorelei, affiancato sulla sinistra da un cerchio recante la scritta "5 sedute Omaggio*", il cui asterisco rinvia ad una nota in corpo tipografico ridottissimo collocata longitudinalmente che precisa "all'iscrizione". In basso, il logo Lorelei è posto su una scritta che riporta l'indirizzo del centro Lorelei di Torino.
Nella pubblicità dell'inserto "Benessere" tra l'immagine di una giovane donna seminuda a figura intera, a sinistra, e tre riquadri recanti la riproduzione di parti del corpo femminile nudo, a destra si legge il claim "In linea con il tuo benessere"; in successione è riportata la seguente body copy: "Programma Lorelei è un metodo innovativo di dimagrimento e rimodellamento localizzato. Si basa su un'attenta analisi preliminare della composizione corporea. E' completamente naturale non invasivo senza l'utilizzo di alcun farmaco. E' un trattamento rilassante e piacevole che dona benessere fisico e mentale. I risultati sono evidenti già dalle prime settimane e garantiti per iscritto. Segue il logo Lorelei che sovrasta una scritta recante gli indirizzi dei centri Lorelei di Torino e di Moncalieri, seguiti da un'elencazione delle città in cui sono attivi analoghi centri.


3. Comunicazione alle parti

In data 19 gennaio 2000 è stato comunicato al segnalante ed alle società M.G.R. Srl e GRUPPO MODERMA Srl, in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta d'intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettere a) e b), 4, comma 2, e 5 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla possibilità che i messaggi possano indurre i consumatori a ritenere che i vantati risultati di dimagrimento siano conseguibili senza necessità di diete alimentari e attività fisica specifica, che si possa usufruire inizialmente di cinque sedute omaggio senza dover pagare alcuna somma, in relazione al contenuto e alle modalità della garanzia offerta e, infine, alla possibilità che i messaggi inducano i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.


4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle società M.G.R. Srl e GRUPPO MODERMA Srl, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire:
informazioni idonee a documentare le caratteristiche e l'efficacia del programma di dimagrimento;
informazioni relative al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta, corredate di una copia del documento nel quale detta garanzia risulta inserita;
informazioni sull'esistenza di eventuali controindicazioni del trattamento di cui non sia data notizia nei messaggi in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
E' stato inoltre richiesto all'operatore pubblicitario di precisare, in relazione alla programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto della richiesta di intervento, il quantitativo ed il periodo di diffusione degli opuscoli, le testate e la durata di pubblicazione dei messaggi.
Con memoria pervenuta in data 15 febbraio 2000, il Gruppo Moderma Srl e la M.G.R. Srl hanno fatto presente quanto segue.
In merito al profilo d'ingannevolezza riguardante la garanzia di risultato, le parti hanno fatto presente di aver già provveduto, a seguito del provvedimento n. 7642 del 21 ottobre 1999, reso dall'Autorità nei confronti del "Centro Eliana Monti", ad eliminare le parole " garantiti per iscritto" dai messaggi diffusi a mezzo di un nuovo volantino, che è stato inviato in copia, e da quelli che verranno pubblicati sulla stampa.
In relazione alla dedotta violazione degli artt. 1, 2, 3, lettera a), e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, le parti hanno sostenuto che i messaggi pubblicitari non solo sarebbero veritieri, ma neppure sarebbero idonei a trarre in inganno il consumatore circa le caratteristiche strutturali e funzionali del servizio offerto dai Centri Lorelei.
A conferma di tale assunto sono state precisate brevemente le fasi e le caratteristiche del programma di dimagrimento Lorelei, che consistono in un'accurata consulenza, nel corso della quale vengono valutati i risultati che potranno essere conseguiti in seguito al trattamento ed il numero di sedute necessarie allo scopo. A tal fine i centri Lorelei utilizzano le più avanzate tecnologie in grado di fornire dati sulla composizione corporea della massima attendibilità, sui quali un personale esperto crea programmi personalizzati.
Prima di qualsiasi trattamento il cliente è sottoposto ad un'accurata visita medica ed a tal fine si richiede la preventiva presentazione di un certificato di sana e robusta costituzione e di idoneità all'attività fisica non agonistica. Durante le sedute presso il centro, il cliente esegue una serie di esercizi di riscaldamento con attrezzi da palestra e successivamente, sotto la guida di un'assistente di sala, utilizza altri macchinari selezionati secondo i più rigorosi parametri di sicurezza e qualità, caratterizzati da tecnologie avanzate che uniscono i benefici di una leggera attività aerobica alla combinazione di sistemi fonocromatici (musica new age-irragiamento di fasci cromatici non infrarossi sui tessuti adiposi).
Ciascun cliente riceve poi dal Centro i c.d. "Consigli alimentari" approvati da un medico, che lungi dal costituire una vera e propria dieta alimentare, aiutano a risolvere problemi di sovrappeso e contribuiscono al raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico.
Pertanto, così come è enunciato nel messaggio, si tratta di un programma di dimagrimento innovativo perché utilizza macchinari nuovi che uniscono all'esercizio fisico lievemente aerobico, sistemi fonocromatici, tecniche di visualizzazione e training autogeno (in grado di creare un profondo equilibrio psico-fisico); basato su un'attenta analisi della composizione corporea (attraverso le più avanzate tecnologie si ricavano i dati di composizione corporea della massima attendibilità, sui quali personale del centro crea i programmi personalizzati per risolvere ogni esigenza del cliente); completamente naturale, non invasivo e senza l'utilizzo di alcun farmaco, in quanto si basa sulla ricerca di un benessere psico-fisico ottenuto non soltanto attraverso un esercizio fisico moderato, ma anche attraverso l'utilizzo di tecniche naturali quali il training autogeno, la musica new age, tecniche di rilassamento, visualizzazione, etc. Si tratta di un metodo rilassante e piacevole che dona benessere fisico e mentale, in quanto è diretto a creare una condizione di rilassamento e di equilibrio interiore che favoriscono, insieme all'esercizio fisico improntato al principio dell'assenza di sforzo, la realizzazione dell'obiettivo di dimagrimento.
Ne consegue che l'omissione nel messaggio pubblicitario di riferimenti a diete o ad attività fisica specifica è legittimo e non induce in errore i consumatori circa le caratteristiche del programma di dimagrimento proposto. La peculiarità del metodo non consiste infatti nei "Consigli alimentari" pure proposti e neppure nell'esercizio esercizio fisico a cui vengono sottoposte le clienti, ma nell'utilizzo in combinazione di tecniche diverse di rilassamento e visualizzazione idonee a creare quella condizione di equilibrio interiore e fisico determinante per il raggiungimento dell'obiettivo di dimagrimento. Il semplice esercizio fisico unito a qualche dieta potrebbe infatti essere sufficiente ad ottenere risultati nel breve periodo, ma è assolutamente controindicato per raggiungere quella situazione di benessere psichico e fisico, che sola è in grado di consentire il mantenimento di tali risultati nel lungo periodo.
Per quanto concerne il profilo d'ingannevolezza relativo alla mancata indicazione nel messaggio pubblicitario di eventuali controindicazioni del trattamento, le parti hanno osservato che il programma di dimagrimento non ha controindicazioni trattandosi per lo più, di un insieme di tecniche di rilassamento assolutamente sicure e prive di pericoli per la salute. Inoltre l'attività fisica a cui sono sottoposte le clienti è moderatamente aerobica e quindi priva di controindicazioni, i clienti prima di iniziare il trattamento, sono sottoposti a visita medica e hanno presentato un certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'attività fisica non agonistica.
Infine, i messaggi pubblicitari non sarebbero ingannevoli neppure in relazione all'addebito di indurre i consumatori a credere di poter usufruire di cinque sedute omaggio, senza condizioni, pur essendo la scritta "all'iscrizione" leggibile con difficoltà per la sua posizione longitudinale e per l'utilizzo di caratteri tipografici di ridotte dimensioni. Infatti, l'attenzione del consumatore sulla scritta "all'iscrizione", sarebbe immediatamente attirata dall'asterisco apposto al fondo della parola "Omaggio" con caratteri di uguale dimensione.


5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché due dei messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi tramite la stampa quotidiana, in data 17 febbraio 2000 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 72/94.
Nel parere pervenuto in data 16 marzo 2000, la suddetta Autorità ha sostenuto che:
entrambi i messaggi pubblicitari violano il disposto di cui agli artt. 1, 2 e 3, lettera a) e 4, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 74/1992;
il messaggio pubblicitario pubblicato sul quotidiano "La Stampa", del 21 settembre 1999 viola il disposto di cui all'articolo 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92;
entrambi i messaggi non violano il disposto dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
I messaggi in esame, infatti, poiché recano dati e informazioni carenti e lacunose circa le modalità di effettuazione del metodo dimagrante pubblicizzato, circa la garanzia dei risultati e, per quanto si riferisce al messaggio pubblicato sul quotidiano "La Stampa", con riguardo all'offerta di cinque sedute di trattamento in omaggio, appaiono in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori in considerazione dell'attribuzione al metodo di qualità indimostrate, rafforzate dal riferimento ad una garanzia di risultato agli atti inesistente. Inoltre, il messaggio pubblicato sul quotidiano "La Stampa", è idoneo ad indurre in errore in ragione della prospettazione di vantaggiose condizioni di fornitura del metodo risultate non corrispondenti a quanto deducibile dal messaggio stesso.
Pertanto, i messaggi aventi ad oggetto il metodo Lorelei sembrano idonei ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolti sulle caratteristiche dello stesso, sulle condizioni di fornitura e sulla sussistenza di una garanzia di risultato e, a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicarne il comportamento economico.
I messaggi non appaiono invece idonei ad indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, anche in considerazione della necessità di un colloquio preliminare con esperti del centro Lorelei e di una certificazione relativa ad un controllo medico di idoneità, richiesti quali presupposti per accedere al metodo di dimagrimento.


6. Valutazioni conclusive

I messaggi in esame sono volti a pubblicizzare un metodo di dimagrimento e rimodellamento localizzato, attraverso l'evidenziazione, da un lato, di caratteristiche di scientificità (programmi personalizzati basati su un'attenta analisi computerizzata, analisi preliminare della composizione corporea) e dall'altro di qualità specifiche (completamente naturale, rilassante, piacevole) che vengono associate ad un connotato di innovatività.
Si tratta pertanto di un metodo incentrato in modo essenziale sull'utilizzo di nuove tecnologie più che su un'attività fisica e su un regime dietetico controllato che pure sono presenti nel trattamento di cui però non costituiscono gli elementi principali.
Peraltro, in ordine agli aspetti dell'esercizio fisico e dell'alimentazione controllata, i messaggi oggetto della richiesta d'intervento non presentano profili d'ingannevolezza rilevanti ai fini del Decreto n. 74/92, in quanto non millantano la possibilità di conseguire i risultati promessi anche in assenza di un regime alimentare e di un'attività fisica adeguati, limitandosi ad evidenziare le caratteristiche peculiari del metodo Lorelei.
Alla luce di tali elementi e tenuto conto della genericità del loro contenuto, i messaggi in esame, non risultano idonei a trarre in inganno i consumatori.
Per quanto attiene al profilo della garanzia, l'impostazione dei messaggi non può essere accolta come conforme al dettato normativo, per la ragione che la scritta "Le condizioni sono visionabili c/o i centri", oltre ad essere di ridottissime dimensioni, rinvia a condizioni consultabili presso i centri, non trasmesse dalla parte, svuotando di contenuto l'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92 che vuole consentire al consumatore la conoscenza integrale dei termini di una garanzia pubblicizzata già al momento della fruizione del messaggio e non nella fase successiva di sottoscrizione del contratto.
In merito alla violazione dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, la parte ha sostenuto di aver già provveduto ad eliminare dalla pubblicità ogni riferimento alla garanzia scritta dei risultati. Tuttavia, la circostanza che l'operatore pubblicitario abbia eliminato dai nuovi messaggi il riferimento alla garanzia scritta, non può rilevare ai fini del giudizio d'ingannevolezza della fattispecie in esame. Infatti, secondo l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, il provvedimento adottato dall'Autorità ha una funzione oggettiva di garanzia e prescinde da fatti successivamente intervenuti, mirando a preservare i consumatori dal rischio, ipoteticamente non escludibile, di una riedizione dello stesso messaggio già accertato come ingannevole. Di conseguenza, la circostanza che il messaggio segnalato sia stato modificato prima dell'avvio del procedimento, non può far venir meno l'interesse pubblico che l'Autorità ne pronunci l'ingannevolezza, inibendone l'ulteriore diffusione.
In merito all'affermazione "5 sedute Omaggio", contenuta nel tabellare pubblicato su "La Stampa" del 21 settembre e sul volantino diffuso nel mese di ottobre, l'operatore pubblicitario ha chiarito che l'omaggio di 5 sedute è subordinato all'iscrizione ad un centro Lorelei, come indicato dalla scritta posta longitudinalmente su entrambi i messaggi pubblicitari.
Al riguardo si osserva che l'espressione "5 sedute Omaggio" è idonea a ingenerare nei consumatori la falsa convinzione che sia possibile fruire di alcune sedute del trattamento dimagrante senza dover pagare alcuna somma, e senza che questa sorta di "prova" sia condizionata alla preventiva sottoscrizione del contratto.
La precisazione "all'iscrizione" richiamata dall'asterisco, nel caso del tabellare, non appare, per la sua presentazione grafica e per i ridottissimi caratteri tipografici, sufficiente a rendere edotto il consumatore medio sulle condizioni a cui l'omaggio è subordinato. Nel caso del volantino, invece, l'informazione relativa alla necessità dell'iscrizione risulta di disagevole lettura in quanto, essendo decontestualizzata, l'attenzione del consumatore è attirata esclusivamente dal cerchio colorato all'interno del quale è scritto: "Cinque sedute omaggio".
Da quanto sopra esposto discende l'ingannevolezza del messaggio pubblicato su "La Stampa" e del volantino diffuso nel mese di ottobre in merito all'affermazione "5 sedute Omaggio".
Infine, per quanto riguarda l'eccepita non conformità dei messaggi segnalati all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, si rileva che dalle risultanze istruttorie è emerso che presso i centri Lorelei viene svolto un moderato esercizio fisico che si accompagna a trattamenti rilassanti ed il trattamento personalizzato proposto a ciascun cliente viene fatto precedere da un'analisi della composizione corporea e da una visita medica, volta specificatamente ad accertare l'eventuale presenza di patologie incompatibili con i trattamenti e gli esercizi ginnico-motori.
Si ritiene, pertanto, che possano ritenersi accoglibili le conclusioni formulate in proposito dall'operatore pubblicitario, secondo cui i messaggi pubblicitari segnalati non costituiscono una violazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.

RITENUTO che i messaggi in esame, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non siano idonei ad indurre in errore i destinatari e a pregiudicarne le scelte economiche con riguardo alle caratteristiche del programma di dimagrimento pubblicizzato;

RITENUTO che i messaggi in esame, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono idonei ad indurre in errore i destinatari e a pregiudicarne le scelte economiche con riguardo all'utilizzo del termine garanzia;

RITENUTO che, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il messaggio apparso sul quotidiano "La Stampa" del 21 settembre 1999 ed il volantino diffuso nel mese di ottobre 1999 sono idonei ad indurre in errore i destinatari e a pregiudicarne le scelte economiche in relazione al previsto omaggio di cinque trattamenti;

RITENUTO, infine, che i messaggi in esame, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non sono idonei ad indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;

DELIBERA


a) che i messaggi pubblicitari descritti nel punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalle società Gruppo Moderma Srl e M.G.R. Srl, non costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera a), e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92;

b) che i messaggi pubblicitari descritti nel punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalle società Gruppo Moderma Srl ed M.G.R. Srl, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

c) che i messaggi pubblicitari costituiti dal volantino del mese di ottobre e dal tabellare pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 21 settembre 1999, descritti nel punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società M.G.R. Srl, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.


Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *

PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'ELIANA MONTI CLUB: Provvedimento PI4494


Provvedimento

PI4494 - AGENZIA MATRIMONIALE ELIANA MONTI DI PIACENZA
tipo
Chiusura istruttoria

numero
13567

data
26/08/2004

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
33-34-35/2004

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AGENZIA MATRIMONIALE ELIANA MONTI DI PIACENZA - Ingannevole


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PI4494 - AGENZIA MATRIMONIALE ELIANA MONTI DI PIACENZA
Provvedimento n. 13567

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta d’intervento pervenuta in data 5 marzo 2004, integrata in data 23 marzo 2004 con l’identificazione dell’operatore pubblicitario, una consumatrice ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dell’inserzione comparsa sul quotidiano “Gazzetta di Parma” del 26 febbraio 2004, nella rubrica “Matrimoniali” relativa all’annuncio “Ho 33 anni e sono stato lasciato, ma non finisce qui la vita!!! Sono economicamente realizzato e cerco una donna speciale da trattare in modo speciale. Mandami SMS Stefano cell.”
Nella richiesta di intervento si lamenta che il suindicato messaggio sarebbe idoneo ad indurre in errore i destinatari, in quanto lascerebbe intendere contrariamente al vero che, chiamando il numero telefonico indicato, risponda direttamente l’inserzionista, mentre, in realtà, al numero telefonico indicato risponde una consulente dell’agenzia matrimoniale Eliana Monti di Piacenza che propone il servizio di agenzia matrimoniale a pagamento. Il messaggio risulta quindi ingannevole poiché è stata omessa l’indicazione circa il fatto che non proviene direttamente da una privata inserzionista ma è diffuso da un’agenzia matrimoniale con lo scopo di ampliare la banca dati della stessa.

II. MESSAGGIO

Il messaggio in esame è costituito da una inserzione recante il seguente testo: “Ho 33 anni e sono stato lasciato, ma non finisce qui la vita!!! Sono economicamente realizzato e cerco una donna speciale da trattare in modo speciale. Mandami SMS Stefano cell.”

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 4 aprile 2004 è stato comunicato alla D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s., in qualità di operatore pubblicitario, e al segnalante, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. Nella comunicazione di avvio, si precisa che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla possibile induzione in errore dei consumatori circa le caratteristiche e le modalità di svolgimento e di fruizione dell’offerta pubblicizzata.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s., ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e documentazione circa l’attività svolta dalla D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s., con riguardo all’inserzione in questione, alle caratteristiche ed alle condizioni dei servizi di agenzia matrimoniale offerti dal messaggio, all’indicazione della ditta, ragione o denominazione sociale delle altre imprese eventualmente coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa, alla sussistenza di eventuali obblighi ulteriori, oneri o spese accessorie connesse all’accettazione dell’offerta prospettata.
L’operatore pubblicitario a cui la comunicazione di avvio risulta pervenuta non ha prodotto alcuna memoria difensiva.
Da una visura camerale risulta che il committente, D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s. svolge attività di agenzia matrimoniale.
In data 8 giugno 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 25 giugno 2004 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI

Il messaggio in esame, essenziale nel suo contenuto enunciativo “ Ho 33 anni e sono stato lasciato, ma non finisce qui la vita!!! Sono economicamente realizzato e cerco una donna speciale da trattare in modo speciale. Mandami SMS Stefano cell.”, lascia inequivocabilmente intendere ai suoi destinatari che l’inserzionista in questione stia cercando, senza fine di lucro, una “donna speciale” con cui avviare un rapporto di conoscenza.
In realtà, come emerge dalle risultanze istruttorie, il messaggio è stato commissionato da D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s. nell’esercizio della propria attività imprenditoriale avente ad oggetto la promozione di incontri a scopo matrimoniale tra i propri iscritti.
Pertanto il lettore dell’annuncio potrà prendere contatto con l’ipotetico inserzionista solo dopo aver preso contatto con l’agenzia matrimoniale.
L’annuncio in esame si presenta dunque come un’iniziativa senza scopo di lucro di un privato inserzionista, mentre in realtà si tratta di un messaggio pubblicitario diffuso dall’agenzia D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s. al fine di pubblicizzare i propri servizi.
Considerato che il lettore non viene messo in condizione di riconoscere l’offerta commerciale che si cela dietro l’annuncio in esame, il messaggio segnalato non appare immediatamente riconoscibile come messaggio pubblicitario ed integra una fattispecie di pubblicità non trasparente in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con riferimento al contenuto del messaggio si rileva che la totale assenza di informazioni relative alle reali caratteristiche dei servizi offerti, al carattere oneroso degli stessi ed alle qualifiche ed all’identità dell’operatore pubblicitario, costituisce elemento idoneo ad inficiare di ingannevolezza il messaggio stesso, non consentendo al destinatario di valutare in modo corretto la portata e le finalità perseguite.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari in merito alla natura pubblicitaria dello stesso, alle caratteristiche dei servizi offerti e alle modalità di fruizione degli stessi, nonché alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, potendo per tali motivi, pregiudicare il loro comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera a), b) c) e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'ELIANA MONTI CLUB: Provvedimento PI2993


Provvedimento

PI2993 - QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI
tipo
Chiusura istruttoria

numero
8851

data
26/10/2000

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
43/2000

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QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI - Ingannevole


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Provvedimento n. 8851 ( PI2993 ) QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI






L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA del 26 ottobre 2000;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


1. Richiesta di intervento

Con richiesta d'intervento pervenuta in data 8 maggio, integrata in data 22 maggio 2000, la società Meeting Srl, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso dalla società Eliana Monti Srl (di seguito Eliana Monti), pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 12 marzo 2000.
Nel messaggio viene pubblicizzata l'attività dell'agenzia matrimoniale Eliana Monti, segnalando, tra l'altro, l'esistenza di una "Banca dati con oltre 5000 nominativi di persone motivate a trovare il proprio partner ideale".
Nella richiesta d'intervento si lamenta, in particolare, che il suindicato messaggio sarebbe idoneo ad indurre in errore i destinatari in relazione all'effettiva disponibilità di tale "banca dati con oltre 5000 persone". Infatti, secondo il denunciante, la reale disponibilità di una banca dati con una clientela così numerosa sarebbe smentita dalla stessa considerazione che l'agenzia matrimoniale Eliana Monti Srl ha iniziato la propria attività molto recentemente (in data 1° settembre 1999) e che non può avere acquisito tanti clienti.


2. Messaggio pubblicitario

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è rappresentato da un tabellare pubblicato su una pagina del quotidiano "La Stampa" del 12 marzo 2000.
Nella parte centrale del tabellare, dominata dall'immagine vignettistica di un cupido, è riportato il claim : "Questioni di cuore? Eliana Monti [...] ha già la persona che cerchi".
Sul lato destro del messaggio, nella body-copy, sono elencate le caratteristiche dell'agenzia matrimoniale ed i servizi offerti attraverso affermazioni quali: "Banca dati con oltre 5000 nominativi di persone motivate a trovare il proprio partner ideale"; "Massima garanzia di serietà"; "Numero di incontri garantiti per iscritto".
Il messaggio si conclude con l'indicazione delle sedi e dei recapiti dell'agenzia matrimoniale "Eliana Monti".


3. Comunicazione alle parti.

In data 24 maggio 2000 è stato comunicato al richiedente ed alla società Eliana Monti Srl, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle caratteristiche del servizio di "banca dati" offerto alla propria clientela dall'agenzia matrimoniale ed all'effettiva disponibilità nella predetta banca dati di "oltre 5.000 nominativi di persone motivate a trovare il proprio partner ideale".


4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società Eliana Monti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/06, di fornire informazioni riguardanti le modalità di costituzione della banca dati pubblicizzata, nonché precisazioni circa le sedi operative dell'agenzia, il livello di fatturato e le dimensioni della relativa clientela.
Con memoria difensiva, pervenuta in data 14 giugno 2000, l'operatore pubblicitario, società Eliana Monti, ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:
a) i clienti dell'agenzia matrimoniale Eliana Monti inseriti nella propria apposita banca dati sono inferiori al numero indicato nel messaggio pubblicitario ed ammontano a circa 465 nominativi;
b) la cifra complessiva pubblicizzata nel messaggio è ottenuta aggiungendo alla clientela della Eliana Monti i nominativi contenuti nelle banche dati di due agenzie della Repubblica Russa, le quali dispongono rispettivamente di 2000 e 2621 nominativi e sono fruibili liberamente e gratuitamente da chiunque sui relativi siti Internet;
c) con le suddette agenzie la società Eliana Monti ha stipulato accordi per l'organizzazione degli eventuali incontri tra le persone interessate.


5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Poiché il messaggio oggetto della richiesta di intervento è stato diffuso a mezzo stampa quotidiana, in data 26 luglio 2000, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 26 settembre 2000 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il messaggio pubblicitario segnalato costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, soprattutto alla luce delle seguenti considerazioni:
a) l'affermazione riguardante l'esistenza di una banca dati con "cinquemila nominativi" non corrisponde al vero, atteso che l'accesso alle banche dati delle agenzie russe (alle quali appartengono la maggior parte dei nominativi di persone in cerca di partner) -indicate nella memoria difensiva dell'agenzia Eliana Monti- è consentito a chiunque tramite Internet;
b) l'affermazione suddetta, in assenza di adeguata specificazione, è idonea ad ingenerare nei consumatori l'errato convincimento che il vantato numero di cinquemila nominativi corrisponda al numero complessivo di clienti dell'agenzia matrimoniale Eliana Monti, potendo in tal modo suggerire una rappresentazione distorta delle reali dimensioni dell'agenzia in questione e dei servizi offerti.


6. Valutazioni conclusive

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento qualifica l'attività ed i servizi offerti dall'agenzia matrimoniale Eliana Monti, evidenziando l'esistenza di una banca dati contenente un numero molto elevato (cinquemila) di nominativi.
La possibilità di accedere ad un numero elevato di potenziali "contatti" costituisce un elemento rilevante per il target di destinatari del messaggio (propensi a delegare la propria socialità affettiva ad entità estranee, quali le agenzie matrimoniali), ai fini della scelta tra i diversi operatori del settore, con particolare riferimento a requisiti di ampiezza ed affidabilità dei servizi offerti.
Per quanto concerne la decodifica del messaggio da parte dei consumatori, l'affermazione oggetto di contestazione ("Banca dati con oltre 5000 nominativi di persone motivate a trovare il proprio partner ideale"), in assenza di qualsiasi precisazione circa la reale composizione del suddetto gruppo di persone, lascia intendere che i nominativi indicati siano riferiti alla clientela dell'agenzia matrimoniale pubblicizzata.
Dalle risultanze istruttorie è emerso, invece, che la maggior parte dei nominativi indicati (oltre 4000) è contenuta nelle banche dati appartenenti a due diverse agenzie matrimoniali (con sede in Russia), alle quali l'agenzia Eliana Monti può semplicemente accedere mediante collegamento telematico.
Lo stesso operatore pubblicitario ha, inoltre, riconosciuto che le suddette banche dati sono consultabili liberamente e gratuitamente da qualsiasi soggetto tramite i siti internet delle predette agenzie matrimoniali.
Il messaggio in esame, pertanto, in quanto omette di precisare che i cinquemila nominativi pubblicizzati sono, in realtà, prevalentemente attinti da banche dati di due autonome agenzie matrimoniali (peraltro straniere), risulta idoneo ad ingenerare nei consumatori una rappresentazione distorta dell'attività e dell'ampiezza dei servizi offerti dall'agenzia matrimoniale in questione.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario segnalato è idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine alle effettive caratteristiche del servizio di "banca dati" offerto dall'agenzia matrimoniale Eliana Monti e può, conseguentemente, pregiudicarne il comportamento economico, nonché ledere gli operatori concorrenti

DELIBERA


che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2. del presente provvedimento, diffuso dalla società Eliana Monti Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.


L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *