lunedì 19 ottobre 2009

PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'ELIANA MONTI CLUB: Provvedimento PI2993


Provvedimento

PI2993 - QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI
tipo
Chiusura istruttoria

numero
8851

data
26/10/2000

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
43/2000

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QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI - Ingannevole


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Provvedimento n. 8851 ( PI2993 ) QUESTIONI DI CUORE-ELIANA MONTI






L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



NELLA SUA ADUNANZA del 26 ottobre 2000;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


1. Richiesta di intervento

Con richiesta d'intervento pervenuta in data 8 maggio, integrata in data 22 maggio 2000, la società Meeting Srl, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso dalla società Eliana Monti Srl (di seguito Eliana Monti), pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 12 marzo 2000.
Nel messaggio viene pubblicizzata l'attività dell'agenzia matrimoniale Eliana Monti, segnalando, tra l'altro, l'esistenza di una "Banca dati con oltre 5000 nominativi di persone motivate a trovare il proprio partner ideale".
Nella richiesta d'intervento si lamenta, in particolare, che il suindicato messaggio sarebbe idoneo ad indurre in errore i destinatari in relazione all'effettiva disponibilità di tale "banca dati con oltre 5000 persone". Infatti, secondo il denunciante, la reale disponibilità di una banca dati con una clientela così numerosa sarebbe smentita dalla stessa considerazione che l'agenzia matrimoniale Eliana Monti Srl ha iniziato la propria attività molto recentemente (in data 1° settembre 1999) e che non può avere acquisito tanti clienti.


2. Messaggio pubblicitario

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è rappresentato da un tabellare pubblicato su una pagina del quotidiano "La Stampa" del 12 marzo 2000.
Nella parte centrale del tabellare, dominata dall'immagine vignettistica di un cupido, è riportato il claim : "Questioni di cuore? Eliana Monti [...] ha già la persona che cerchi".
Sul lato destro del messaggio, nella body-copy, sono elencate le caratteristiche dell'agenzia matrimoniale ed i servizi offerti attraverso affermazioni quali: "Banca dati con oltre 5000 nominativi di persone motivate a trovare il proprio partner ideale"; "Massima garanzia di serietà"; "Numero di incontri garantiti per iscritto".
Il messaggio si conclude con l'indicazione delle sedi e dei recapiti dell'agenzia matrimoniale "Eliana Monti".


3. Comunicazione alle parti.

In data 24 maggio 2000 è stato comunicato al richiedente ed alla società Eliana Monti Srl, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle caratteristiche del servizio di "banca dati" offerto alla propria clientela dall'agenzia matrimoniale ed all'effettiva disponibilità nella predetta banca dati di "oltre 5.000 nominativi di persone motivate a trovare il proprio partner ideale".


4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società Eliana Monti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/06, di fornire informazioni riguardanti le modalità di costituzione della banca dati pubblicizzata, nonché precisazioni circa le sedi operative dell'agenzia, il livello di fatturato e le dimensioni della relativa clientela.
Con memoria difensiva, pervenuta in data 14 giugno 2000, l'operatore pubblicitario, società Eliana Monti, ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:
a) i clienti dell'agenzia matrimoniale Eliana Monti inseriti nella propria apposita banca dati sono inferiori al numero indicato nel messaggio pubblicitario ed ammontano a circa 465 nominativi;
b) la cifra complessiva pubblicizzata nel messaggio è ottenuta aggiungendo alla clientela della Eliana Monti i nominativi contenuti nelle banche dati di due agenzie della Repubblica Russa, le quali dispongono rispettivamente di 2000 e 2621 nominativi e sono fruibili liberamente e gratuitamente da chiunque sui relativi siti Internet;
c) con le suddette agenzie la società Eliana Monti ha stipulato accordi per l'organizzazione degli eventuali incontri tra le persone interessate.


5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Poiché il messaggio oggetto della richiesta di intervento è stato diffuso a mezzo stampa quotidiana, in data 26 luglio 2000, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 26 settembre 2000 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il messaggio pubblicitario segnalato costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, soprattutto alla luce delle seguenti considerazioni:
a) l'affermazione riguardante l'esistenza di una banca dati con "cinquemila nominativi" non corrisponde al vero, atteso che l'accesso alle banche dati delle agenzie russe (alle quali appartengono la maggior parte dei nominativi di persone in cerca di partner) -indicate nella memoria difensiva dell'agenzia Eliana Monti- è consentito a chiunque tramite Internet;
b) l'affermazione suddetta, in assenza di adeguata specificazione, è idonea ad ingenerare nei consumatori l'errato convincimento che il vantato numero di cinquemila nominativi corrisponda al numero complessivo di clienti dell'agenzia matrimoniale Eliana Monti, potendo in tal modo suggerire una rappresentazione distorta delle reali dimensioni dell'agenzia in questione e dei servizi offerti.


6. Valutazioni conclusive

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento qualifica l'attività ed i servizi offerti dall'agenzia matrimoniale Eliana Monti, evidenziando l'esistenza di una banca dati contenente un numero molto elevato (cinquemila) di nominativi.
La possibilità di accedere ad un numero elevato di potenziali "contatti" costituisce un elemento rilevante per il target di destinatari del messaggio (propensi a delegare la propria socialità affettiva ad entità estranee, quali le agenzie matrimoniali), ai fini della scelta tra i diversi operatori del settore, con particolare riferimento a requisiti di ampiezza ed affidabilità dei servizi offerti.
Per quanto concerne la decodifica del messaggio da parte dei consumatori, l'affermazione oggetto di contestazione ("Banca dati con oltre 5000 nominativi di persone motivate a trovare il proprio partner ideale"), in assenza di qualsiasi precisazione circa la reale composizione del suddetto gruppo di persone, lascia intendere che i nominativi indicati siano riferiti alla clientela dell'agenzia matrimoniale pubblicizzata.
Dalle risultanze istruttorie è emerso, invece, che la maggior parte dei nominativi indicati (oltre 4000) è contenuta nelle banche dati appartenenti a due diverse agenzie matrimoniali (con sede in Russia), alle quali l'agenzia Eliana Monti può semplicemente accedere mediante collegamento telematico.
Lo stesso operatore pubblicitario ha, inoltre, riconosciuto che le suddette banche dati sono consultabili liberamente e gratuitamente da qualsiasi soggetto tramite i siti internet delle predette agenzie matrimoniali.
Il messaggio in esame, pertanto, in quanto omette di precisare che i cinquemila nominativi pubblicizzati sono, in realtà, prevalentemente attinti da banche dati di due autonome agenzie matrimoniali (peraltro straniere), risulta idoneo ad ingenerare nei consumatori una rappresentazione distorta dell'attività e dell'ampiezza dei servizi offerti dall'agenzia matrimoniale in questione.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario segnalato è idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine alle effettive caratteristiche del servizio di "banca dati" offerto dall'agenzia matrimoniale Eliana Monti e può, conseguentemente, pregiudicarne il comportamento economico, nonché ledere gli operatori concorrenti

DELIBERA


che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2. del presente provvedimento, diffuso dalla società Eliana Monti Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.


L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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