lunedì 19 ottobre 2009

PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'ELIANA MONTI CLUB: Provvedimento PI4494


Provvedimento

PI4494 - AGENZIA MATRIMONIALE ELIANA MONTI DI PIACENZA
tipo
Chiusura istruttoria

numero
13567

data
26/08/2004

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
33-34-35/2004

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AGENZIA MATRIMONIALE ELIANA MONTI DI PIACENZA - Ingannevole


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PI4494 - AGENZIA MATRIMONIALE ELIANA MONTI DI PIACENZA
Provvedimento n. 13567

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 2004;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta d’intervento pervenuta in data 5 marzo 2004, integrata in data 23 marzo 2004 con l’identificazione dell’operatore pubblicitario, una consumatrice ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dell’inserzione comparsa sul quotidiano “Gazzetta di Parma” del 26 febbraio 2004, nella rubrica “Matrimoniali” relativa all’annuncio “Ho 33 anni e sono stato lasciato, ma non finisce qui la vita!!! Sono economicamente realizzato e cerco una donna speciale da trattare in modo speciale. Mandami SMS Stefano cell.”
Nella richiesta di intervento si lamenta che il suindicato messaggio sarebbe idoneo ad indurre in errore i destinatari, in quanto lascerebbe intendere contrariamente al vero che, chiamando il numero telefonico indicato, risponda direttamente l’inserzionista, mentre, in realtà, al numero telefonico indicato risponde una consulente dell’agenzia matrimoniale Eliana Monti di Piacenza che propone il servizio di agenzia matrimoniale a pagamento. Il messaggio risulta quindi ingannevole poiché è stata omessa l’indicazione circa il fatto che non proviene direttamente da una privata inserzionista ma è diffuso da un’agenzia matrimoniale con lo scopo di ampliare la banca dati della stessa.

II. MESSAGGIO

Il messaggio in esame è costituito da una inserzione recante il seguente testo: “Ho 33 anni e sono stato lasciato, ma non finisce qui la vita!!! Sono economicamente realizzato e cerco una donna speciale da trattare in modo speciale. Mandami SMS Stefano cell.”

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 4 aprile 2004 è stato comunicato alla D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s., in qualità di operatore pubblicitario, e al segnalante, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. Nella comunicazione di avvio, si precisa che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla possibile induzione in errore dei consumatori circa le caratteristiche e le modalità di svolgimento e di fruizione dell’offerta pubblicizzata.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s., ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e documentazione circa l’attività svolta dalla D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s., con riguardo all’inserzione in questione, alle caratteristiche ed alle condizioni dei servizi di agenzia matrimoniale offerti dal messaggio, all’indicazione della ditta, ragione o denominazione sociale delle altre imprese eventualmente coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa, alla sussistenza di eventuali obblighi ulteriori, oneri o spese accessorie connesse all’accettazione dell’offerta prospettata.
L’operatore pubblicitario a cui la comunicazione di avvio risulta pervenuta non ha prodotto alcuna memoria difensiva.
Da una visura camerale risulta che il committente, D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s. svolge attività di agenzia matrimoniale.
In data 8 giugno 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 25 giugno 2004 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI

Il messaggio in esame, essenziale nel suo contenuto enunciativo “ Ho 33 anni e sono stato lasciato, ma non finisce qui la vita!!! Sono economicamente realizzato e cerco una donna speciale da trattare in modo speciale. Mandami SMS Stefano cell.”, lascia inequivocabilmente intendere ai suoi destinatari che l’inserzionista in questione stia cercando, senza fine di lucro, una “donna speciale” con cui avviare un rapporto di conoscenza.
In realtà, come emerge dalle risultanze istruttorie, il messaggio è stato commissionato da D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s. nell’esercizio della propria attività imprenditoriale avente ad oggetto la promozione di incontri a scopo matrimoniale tra i propri iscritti.
Pertanto il lettore dell’annuncio potrà prendere contatto con l’ipotetico inserzionista solo dopo aver preso contatto con l’agenzia matrimoniale.
L’annuncio in esame si presenta dunque come un’iniziativa senza scopo di lucro di un privato inserzionista, mentre in realtà si tratta di un messaggio pubblicitario diffuso dall’agenzia D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s. al fine di pubblicizzare i propri servizi.
Considerato che il lettore non viene messo in condizione di riconoscere l’offerta commerciale che si cela dietro l’annuncio in esame, il messaggio segnalato non appare immediatamente riconoscibile come messaggio pubblicitario ed integra una fattispecie di pubblicità non trasparente in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con riferimento al contenuto del messaggio si rileva che la totale assenza di informazioni relative alle reali caratteristiche dei servizi offerti, al carattere oneroso degli stessi ed alle qualifiche ed all’identità dell’operatore pubblicitario, costituisce elemento idoneo ad inficiare di ingannevolezza il messaggio stesso, non consentendo al destinatario di valutare in modo corretto la portata e le finalità perseguite.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari in merito alla natura pubblicitaria dello stesso, alle caratteristiche dei servizi offerti e alle modalità di fruizione degli stessi, nonché alle qualifiche dell’operatore pubblicitario, potendo per tali motivi, pregiudicare il loro comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla D&M Comunication di Borgonovi Donatella e C. s.a.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera a), b) c) e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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