lunedì 19 ottobre 2009

PROVVEDIMENTI A CARICO DELL'ELIANA MONTI CLUB: Provvedimento PI4677B


Provvedimento

PI4677B - ANNUNCI MATRIMONIALI FEELING E ALLEANZA DIFFUSI A VERONA
tipo
Chiusura istruttoria

numero
14187

data
31/03/2005

PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
13/2005

errata corrige
14/2005

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ANNUNCI MATRIMONIALI FEELING E ALLEANZA DIFFUSI A VERONA - Ingannevole


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LA PRESENTE VERSIONE DEL PROVVEDIMENTO È QUELLA VIGENTE


PI4677B - ANNUNCI MATRIMONIALI FEELING E ALLEANZA DIFFUSI A VERONA
Provvedimento n. 14187

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 marzo 2005;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 20 settembre 2004, integrata in data 4 ottobre 2004 con l’identificazione del committente, la MEETING CENTER SERVICE, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi diffusi principalmente nella provincia di Verona pubblicati sul supplemento del quotidiano “L’Arena di Verona” del 27 agosto 2004 e del 3 settembre 2004, nella rubrica “Matrimoniali”.
Nella richiesta si evidenzia che i suddetti messaggi lascerebbero intendere, contrariamente al vero, che chiamando i numeri telefonici indicati risponderebbero direttamente gli inserzionisti mentre, in realtà, risponderebbe un’agenzia matrimoniale; i messaggi sarebbero quindi ingannevoli, poiché l’omissione dell’indicazione circa la provenienza degli stessi non da inserzionisti privati, bensì da un’agenzia matrimoniale, potrebbe pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.

II. I MESSAGGI

I messaggi in esame sono costituiti da inserzioni recanti i seguenti testi:

A) ANNUNCI DEL 27 AGOSTO 2004 (pag. 53):

CIAO!!! Mi chiamo Alessandra, ho 27 anni, sono bionda, fisico atletico, amo il mare e i viaggi, mi piace ballare e la compagnia, ed ho tanta voglia di incontrare un ragazzo che sia affidabile, carino, romantico e simpatico per iniziare un’amicizia con eventuale convivenza. Tel. […];
NICOLA 38enne cultura universitaria, brillante affettuoso e molto comunicativo, amante della vita dinamica, cerca una Lei dolce carina possibilmente non fumatrice, interessata instaurare sincera unione sentimentale. Tel. […];
SIGNORE 56enne, fisico prestante e veramente piacevole, ben posizionato, ottima cultura e sentimenti, contatterebbe una compagna seriamente intenzionata e desiderosa condividere un rapporto importante. Tel. […];
SONIA 32 anni, molto affascinante, economicamente indipendente, vive sola, soddisfatta nell’ambito lavorativo ma non di certo in quello sentimentale, sempre a contatto con molta gente spesso frivola e vuota, vorrebbe accanto a se un uomo responsabile, carino e con dentro dei sani principi per instaurare una relazione duratura. T. […];
VALERIA 36enne, parrucchiera, bionda, fisico slanciato, molto attraente e simpatica, libera sentimentalmente ed indipendente, cerca uomo affidabile onesto e positivo, per conoscenza e futura unione sentimentale. Tel. […].

B) ANNUNCI DEL 3 SETTEMBRE 2004 (pag. 46):

ARIANNA, 26enne, sguardo vivacissimo, lunghi capelli neri, affascinante spontanea e molto responsabile, desidera conoscere un uomo colto affidabile e interessato a cominciare un serio rapporto sentimentale. Tel. […];
ILARIA 38enne, di bell’aspetto, snella e bei occhi azzurri, brillante e molto sensibile, senza vincoli familiari ed economicamente stabile conoscerebbe uomo educato e raffinato per una amicizia profonda. Tel. […];
MARCO 38enne, laureato, ottima professione, aspetto piacevolissimo, affettuoso, dinamico, appassionato di cinema e viaggi incontrerebbe compagna dolce carina e femminile per condividere un eventuale futuro insieme. Tel. […];
SIGNORE 56enne, vedovo, alto, brillante, positivo ed aperto al dialogo, benestante amante della natura e della montagna conoscerebbe compagna gentile affettuosa senza legami famigliari, disponibile a condividere le stesse passioni e ad instaurare un rapporto costruttivo. Tel. […];
VALENTINA 31enne, nubile, attraente spigliata e simpatica, vive da sola ed ama la vita dinamica, conoscerebbe un lui maturo intelligente e leale per frequentazione concreta ed eventuale futuro insieme. Tel. […].

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 7 ottobre 2004 è stato comunicato al segnalante ed alle società Feeling S.r.l. e Alleanza S.r.l., in qualità di operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che sarebbe stata valutata l’eventuale natura pubblicitaria dei messaggi segnalati e ove questa fosse stata accertata, ne sarebbe stata valutata la riconoscibilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Dalle richieste formulate all’editore circa l’individuazione del committente dei messaggi è emerso che le inserzioni sono state richieste dalla società Feeling S.r.l. di Verona, mentre il contratto e le relative fatture sono state emesse a nome della società Alleanza S.r.l., con sede a Vicenza, le quali svolgono entrambi attività di agenzia matrimoniale.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle società Feeling S.r.l e Alleanza S.r.l., in qualità di operatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti; 1) l’attività svolta dalle suddette società con riguardo alle inserzioni in esame, 2) indicazione della ditta, ragione o denominazione sociale di altre imprese eventualmente coinvolte nell’iniziativa in questione, nonché la sussistenza di eventuali obblighi ulteriori, oneri o spese accessorie connesse all’accettazione dell’offerta prospettata, fornendo copia del modulo compilato da coloro che rispondono alle inserzioni.
Con memoria difensiva pervenuta in data 28 ottobre 2004, la società Feeling S.r.l. ha evidenziato quanto segue:
- la società Feeling S.r.l. esercita attività di agenzia matrimoniale utilizzando, in regime di franchising, il marchio Eliana Monti;
- la suddetta società ha effettuato alcune pubblicazioni sul quotidiano “L’Arena di Verona” utilizzando come recapito il proprio numero telefonico e per mera svista omettendo di allegare la propria ragione sociale;
- gli eventuali destinatari del messaggio non sono ingannati in quanto, essendo ripetuto, nei vari annunci, lo stesso numero telefonico relativo ad una utenza fissa, risulta inequivocabile il riferimento ad uno stesso ufficio; sarebbe infatti impensabile che persone fisiche diverse siano titolari di una medesima utenza telefonica;
- per quanto concerne i numeri di telefoni mobili, i rapporti tra la società Feeling ed i propri utenti prevede al numero 2, lettera c), l’opportunità di scegliere il “servizio telefono cellulare in comodato”. Tale servizio consiste nel consegnare al cliente un telefono cellulare con carta SIM e relativo numero telefonico personale;
- in seguito il cliente, personalmente o a cura della agenzia matrimoniale, pubblica l’annuncio che lo riguarda indicando il numero telefonico ricevuto. Nel caso in cui il cliente, decida di recedere dal suddetto contratto restituisce il telefono cellulare ed esercita il diritto di recesso. In questi casi, l’agenzia matrimoniale si fa carico, tramite il proprio personale, di rispondere ad eventuali telefonate che dovessero essere ricevute ai numeri abbinati ai telefoni resi, per spiegare agli interlocutori la nuova situazione verificatasi, nei limiti del rispetto della privacy.
L’operatore pubblicitario ha allegato uno schema del contratto utilizzato con i clienti.
Con memoria difensiva pervenuta in data 28 ottobre 2004, la società Alleanza S.r.l. si è dichiarata estranea alle pubblicazioni di tali annunci in quanto gli stessi sono stati diffusi nella zona di Verona, mentre la suddetta società opera esclusivamente nella città di Vicenza.
In data 19 gennaio 2005 l’Autorità ha comunicato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, il termine di conclusione della fase istruttoria.
In data 28 febbraio 2005 sono pervenute due comunicazioni da parte delle suddette società, nelle quali si ribadisce quanto già illustrato nelle memorie del 28 ottobre 2004.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la stampa, in data 15 febbraio 2005 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 10 marzo 2005, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
- la società Alleanza S.r.l., come evidenziato nelle memorie difensive, risulta estranea alla diffusione delle inserzioni in questione, in quanto la suddetta società opera nella zona di Vicenza e non in quella di Verona;
- risultando la pubblicazione dei messaggi in esame commissionata dalla società Feeling S.r.l., nessun rilievo può essere attribuito al riferito rapporto di franchising;
- sulla base di quanto asserito dalla committente dei messaggi, si evidenzia la natura pubblicitaria delle inserzioni in questione, che risultano commissionate non dalle singole persone fisiche indicate in ciascuna di esse, ma dalla società Feeling S.r.l., che esercita attività di intermediazione, allo scopo di stabilire un contatto con i lettori costituenti il particolare target degli “annunci matrimoniali” e promuovere l’attività della committente di fornitura di servizi, e in particolare di intermediazione, in tale campo;
- quanto alla riconducibilità delle circostanze a errore materiale si rileva che l’assenza di intenzionalità dell’evento da parte dell’operatore pubblicitario non è elemento idoneo a escludere l’ingannevolezza del messaggio, posto che questo deve essere valutato nella sua potenzialità recettiva, con esclusivo riferimento al suo contenuto e alla sua portata, riferita alle circostanze spazio – temporali della sua diffusione;
- peraltro, la riscontrata natura pubblicitaria non è percepibile dal lettore delle inserzioni in questione, in quanto le stesse sono formulate in maniera da indurre il convincimento di una loro riconducibilità alle persone in esse descritte e risultano del tutto prive di riferimenti alla attività di eventuali agenzie e/o società specializzate nel settore;
- inoltre, la ricorrenza dei medesimi numeri di utenza telefonica non è elemento sufficiente per rendere edotto il destinatario dei messaggi che si tratta di inserzioni commissionate non da singoli privati, ma da agenzie matrimoniali;
- pertanto, le inserzioni in oggetto sembrano idonee ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolte o da esse raggiunte sulla loro natura pubblicitaria, lasciando intendere, contrariamente al vero, che si tratti di annunci commissionati da singoli individui in essi descritti, e, a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli a un contatto inconsapevole e non voluto con l’operatore pubblicitario, propedeutico alla eventuale adesione a un’offerta di fornitura di servizi.

VI. VALUTAZIONI

I messaggi in esame, scarni ed essenziali nel contenuto enunciativo, lasciano inequivocabilmente intendere ai loro destinatari che gli inserzionisti ivi descritti siano privati cittadini che stanno cercando una persona con cui avviare un rapporto finalizzato ad un eventuale matrimonio.
Dalla documentazione istruttoria è emerso che, al contrario, i messaggi segnalati sono stati commissionati dalle società Feeling S.r.l. e Alleanza S.r.l. nell’esercizio della propria attività imprenditoriale di agenzia, avente ad oggetto la promozione di incontri a scopo matrimoniale per i propri iscritti. Ciò è quanto risulta dall’individuazione del committente ad opera della società PubliAdige S.r.l. la quale, con comunicazione del 4 ottobre 2004, ha evidenziato che le inserzioni in esame sono state commissionate dalla società Feeling S.r.l., mentre il contratto e la relativa fattura risultano a nome della Alleanza S.r.l. Pertanto, ai fini del presente procedimento, devono essere considerate committenti dei messaggi segnalati entrambe le suddette società.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il lettore degli annunci potrà conoscere un ipotetico inserzionista soltanto dopo aver stipulato un contratto (a titolo oneroso) con l’agenzia matrimoniale Feeling S.r.l..
Gli annunci in esame, dunque, pubblicizzano servizi offerti dalla suddetta società. Detta natura promozionale non risulta emergere in alcun modo dal contesto dei messaggi, che celano tale fine sotto l’apparente veste di un’iniziativa, senza scopo di lucro, proveniente di privati inserzionisti.
Con riguardo poi alle obiezioni mosse dalla società Feeling S.r.l., secondo cui alcune inserzioni pubblicate sul quotidiano “L’Arena di Verona” sono state inserite senza la ragione sociale e solo con il numero di telefono per una mera svista, esse non valgono a sanare l’ingannevolezza dei suddetti annunci. Il provvedimento adottato dall’Autorità, infatti, ha funzione oggettiva di garanzia e prescinde, pertanto, dalle intenzioni dell’operatore.
Appare altresì destituita di fondamento l’obiezione dello stesso operatore pubblicitario circa la possibilità per il consumatore di comprendere l’effettivo committente dei messaggi essendo ripetuto lo stesso numero telefonico nei vari annunci. Infatti, anche in presenza di annunci che recano lo stesso numero telefonico, il consumatore potrebbe limitarsi a prendere visione di uno solo di questi ed avviare subito il contatto telefonico, senza rendersi conto che lo stesso numero telefonico viene indicato anche in altri annunci. Né l’identità di un recapito telefonico può di per sé sola ritenersi informazione sufficiente a consentire l’individuazione delle caratteristiche del referente.
La totale assenza nei messaggi di elementi atti a consentire la riconoscibilità della vera natura pubblicitaria dei medesimi, quali ad esempio informazioni relative alle qualifiche e all’identità dell’operatore pubblicitario, rendono i medesimi idonei ad indurre in errore i destinatari ed a pregiudicarne il comportamento economico, generando in loro aspettative - relative alla possibilità di entrare direttamente in contatto con un privato inserzionista - destinate a rimanere deluse.
Atteso che il destinatario non viene messo in condizione di riconoscere l’offerta commerciale che si cela dietro gli annunci in esame, i messaggi segnalati non appaiono riconoscibili come messaggi pubblicitari ed integrano, pertanto, una fattispecie di pubblicità non trasparente, in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e che, per le modalità di presentazione, detti messaggi pubblicitari non risultano riconoscibili come tali;

DELIBERA

che i messaggi descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalle società Feeling S.r.l. e Alleanza S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue euro (2.582,00).
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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